FAQ

Quali informazioni deve prevedere l’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al B2C, ai sensi dell’art. 219 comma 5?

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

Ultima modifica il 15/10/2021

Chi, cosa e quando
I contenuti dell'etichettatura