La direttiva 2024/825/UE definisce come claim ambientale generico “qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, che non costituisce un’etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione” e ne vieta l’utilizzo a meno che non si disponga di prove pertinenti di “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” .
In assenza di prove di eccellenza, per non ricadere nel divieto, la specificazione del beneficio ambientale deve essere: chiara; immediatamente visibile; presentata sullo stesso mezzo di comunicazione. In tutti i casi il claim deve essere pertinente alle prove di cui si dispone e la specificazione deve essere idonea a giustificare l’utilizzo del claim generico (ad es. non posso dire “green” solo perchè uso una certa percentuale di materiale riciclato).
La Commissione europea considera, ad esempio, claim ambientali generici espressioni quali: “green”; “eco-friendly”; “rispettoso dell’ambiente”; “amico della natura”; “ecologico”; “environmentally correct”; “climate friendly”; “carbon friendly”; “delicato per l’ambiente”; “efficiente dal punto di vista energetico”; “biodegradabile”; “biobased”; nonché altre espressioni analoghe che suggeriscono un’eccellente prestazione ambientale senza ulteriori specificazioni.
Altri esempi:
- Con riferimento ai claim sul packaging, non è consentito utilizzare un claim generico sul fronte della confezione e fornire la relativa spiegazione soltanto in una sezione separata, poco visibile o difficilmente collegabile al claim principale. Ad esempio, un claim come “Nature’s Friend” accompagnato da una spiegazione riportata esclusivamente sul retro della confezione potrebbe essere considerato ingannevole qualora il consumatore medio percepisca un beneficio ambientale più ampio di quello effettivamente dimostrato oppure riferito al prodotto nel suo complesso, mentre il vantaggio riguarda soltanto uno specifico aspetto del prodotto. In tal caso, per usare il suddetto claim generico, il professionista deve disporre delle prove di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- L’utilizzo del claim “a ridotto impatto ambientale” è consentito qualora sia sostanziato da adeguate prove scientifiche: può essere considerato un claim generico, e occorre avere a supporto la prova di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- L’utilizzo dei claim “Natura” o “naturale” è da valutare caso per caso a seconda del contesto. Se il claim implica un vantaggio ambientale, può rappresentare un claim generico, al pari di “eco”, e occorre avere a supporto la prova di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- L’utilizzo del claim “sostenibile” è generalmente da evitare. Il termine “sostenibile”, infatti, esprime un concetto olistico che comprende anche la sfera socioeconomica e, ad oggi, non esiste una metodologia riconosciuta per misurare la sostenibilità in assoluto. Di conseguenza, risulta impossibile fornire prove adeguate a supporto dell’asserzione. Anche la norma ISO 14021:2021, al punto 5.5, afferma che i concetti coinvolti nella sostenibilità sono estremamente complessi e ancora in fase di sviluppo: “Al momento attuale non vi sono metodi definitivi per misurare la sostenibilità o confermarne il conseguimento. Quindi, non deve essere utilizzata alcuna asserzione di conseguimento della sostenibilità”.
- Nel caso specifico di claim sul tipo di agricoltura, eventuali vantaggi ambientali connessi a pratiche di agroecologia, agricoltura rigenerativa o coltivazioni biologiche possono essere comunicati, purché supportati da adeguate prove scientifiche riconosciute e utilizzando una comunicazione e una terminologia specifiche, proporzionate e veritiere.
Attenzione: Anche in presenza di prove di eccellenza, i claim generici devono essere pertinenti a tali prove. Ad esempio, se l’eccellenza del mio prodotto è dimostrata con la certificazione EU Ecolabel posso usare claim generici come “green” ed “ecologico” ma non posso dire “responsabile” o “amico delle persone” perché allargherei indebitamente la portata del claim ad aspetti non dimostrati.
Ricapitolando: salvo che ci siano prove di riconosciuta eccellenza ambientale pertinenti, i claim ambientali generici sono vietati.
Ultima modifica il 09/10/2026