Secondo la nuova definizione normativa, l’eccellenza ambientale di un prodotto o servizio può essere dimostrata attraverso uno dei seguenti strumenti:
- EU Ecolabel;
- Schemi di certificazione ambientale di tipo I conformi alla norma ISO 14024, istituiti a livello nazionale o regionale e riconosciuti dagli Stati membri;
- Prestazioni ambientali eccellenti riconosciute da altre normative dell’Unione europea, Secondo la Commissione europea
La possibilità di utilizzare un claim ambientale generico è subordinata all’esistenza di una prova di eccellenza. Essa deve essere pertinente rispetto al beneficio ambientale comunicato. La certificazione o il sistema di riferimento utilizzato devono infatti riguardare lo specifico aspetto ambientale oggetto del claim e non altre caratteristiche del prodotto o dell’impresa. Ad esempio:
- il claim “energy efficient” può essere utilizzato se il prodotto rientra nella migliore classe prevista dal sistema di etichettatura energetica applicabile;
- il claim “biodegradabile” non può essere giustificato facendo riferimento a una certificazione che non valuta la biodegradabilità tra i propri criteri;
- analogamente, claim come “consapevole”, “responsabile” o “sostenibile” non possono essere fondati esclusivamente sulla presenza di un’etichetta o certificazione di eccellenza ambientale, poiché tali espressioni richiamano anche aspetti sociali, economici o etici che esulano dalle sole prestazioni ambientali.
In caso di contestazione, il professionista deve essere in grado di dimostrare sia l’esistenza della certificazione o del riconoscimento utilizzato, sia la sua effettiva pertinenza rispetto al claim comunicato.
Ultima modifica il 09/10/2026