FAQ

Qual è il perimetro dell’obbligo dell’etichettatura ambientale?

L’obbligo dell’etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, vale a dire: “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

Per i prodotti che non sono imballaggi non è previsto l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Ad esempio, i budelli per salumi, le buste portalettere, le posate non sono imballaggi e non ricadono nell’ suddetto obbligo.

Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito CONAI alla pagina: https://www.conai.org/imprese/cosa-e-imballaggio/

Allo stato attuale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia vige l’obbligo dell’etichettatura ambientale. Sono esclusi gli imballaggi per la vendita dei farmaci e dei dispositivi medici, e l’etichetta energetica degli pneumatici e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha, inoltre, chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati all’estero (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati all’estero, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

Ultima modifica il 14/02/2023

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