I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (come in questo caso la finestra), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (astuccio) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).
Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta, ove previste.
Ultima modifica il 14/10/2021