FAQ

Gli angolari in materiale plastico, che sono sempre all’interno di ulteriori imballaggi, devono riportare l’etichetta direttamente sull’angolare?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura.

Se il sistema di imballaggio prevede delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta (se il pack è destinato al consumatore finale).

L’etichettatura ambientale (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbe essere apposta su ciascuna componente.

Quando ciò non è possibile, può essere apposta o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Inoltre, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Ultima modifica il 15/10/2021

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