FAQ

Nel caso di un sistema di imballaggio che preveda un astuccio in cartoncino che contiene un ulteriore imballaggio a contatto col prodotto, si può apporre l’etichettatura ambientale solo sull’astuccio?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura.

Se il sistema di imballaggio prevede delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta (se il pack è destinato al consumatore finale).

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.

Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Ultima modifica il 15/10/2021