FAQ

I cosmetici venduti ai centri estetici devono riportare l’etichetta ambientale per gli imballaggi destinati al B2B?

Tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura.

Se i prodotti cosmetici sono destinati al B2B, o a circuiti commerciali che ne fanno uso diretto nella loro attività (es. centro estetico o parrucchiere), devono obbligatoriamente ripotare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni, comprese quelle relative al conferimento in raccolta differenziata, sono volontariamente applicabili.

Se invece i prodotti sono destinati ad essere venduti ai consumatori, anche nel contesto di un circuito commerciale (es. centro estetico o parrucchiere), essendo imballaggi destinati al B2C e, ai sensi dell’art. 219 comma 5, devono presentare:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Tutte le altre informazioni aggiuntive sono volontariamente applicabili.

Ultima modifica il 15/10/2021

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