FAQ

Cosa è tenuto a fare il produttore dell’imballaggio, se il cliente (utilizzatore del packaging) comunica di occuparsi direttamente della grafica del packaging e quindi anche dell’etichettatura?

Il primo periodo del comma 5, dell’art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

Pertanto il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio, in particolare con riferimento alla  codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i.

L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

Ultima modifica il 15/10/2021

Chi, cosa e quando
I contenuti dell'etichettatura