FAQ

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 1/1/2023?

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe).

L’art. 11 del provvedimento prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1°gennaio 2023.

È stato inoltre previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare.


  • Cosa si intende per prodotti?

Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, si presume che il termine “prodotti” sia da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Secondo questa interpretazione, le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 1/1/2023.


  • Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?

Sulla base dell’interpretazione al punto precedente, si intenderebbe che possano essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.


  • Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, farebbe fede la suddetta data (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

Qualora un autoproduttore di imballaggi (sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi) abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022, potrebbe fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (in base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

  • commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso farebbe fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente.
  • commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).

Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l’apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all’interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.


  • Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, si presume che possano essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Farebbe in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

Ultima modifica il 01/03/2022

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