FAQ

Nel caso di imballaggi in cui risulti difficile/impossibile applicare l’etichettatura ambientale (anche per motivi legati all’HACCP), si può ovviare in qualche modo?

Per imballaggi neutri si intendono gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l’apposizione di alcuna simbologia e informazione, e che sono venduti tal quali ai clienti dai produttori.

La norma non esclude tali imballaggi dall’obbligo. Tuttavia, per alcune di queste casistiche sono state rilevati importanti limiti tecnologici che potrebbero non consentire l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging.

A tal proposito, nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicitano due particolari casistiche:

  • Gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.

Nella nota si definisce che viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

  • Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione

I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare.

Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale degli imballaggi: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d’uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all’uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.

Con l’obiettivo di superare tali criticità, Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con riferimento alla nota veicolata il 17 maggio 2021, che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Ultima modifica il 15/10/2021

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