L’articolo 12 della direttiva 29/2005 chiarisce che qualsiasi claim deve essere supportato da prove verificabili dalle autorità competenti. Il trader che utilizza il claim deve quindi essere in grado di comprovare le dichiarazioni ambientali mediante evidenze adeguate, aggiornate e disponibili fin dal momento dell’utilizzo del claim. L’onere della prova circa l’accuratezza del claim ricade infatti sul trader che lo impiega nella comunicazione commerciale. Sebbene il principale responsabile sia normalmente il soggetto che appone o utilizza il claim sul prodotto o nel marketing, anche il rivenditore/distributore potrebbe essere ritenuto co-responsabile qualora fosse ragionevolmente in grado di accorgersi della scorrettezza o ingannevolezza del claim e omettesse di adottare misure correttive o di interromperne l’utilizzo. Tale conclusione non emerge da una previsione espressa della direttiva, ma rappresenta un’interpretazione coerente con il sistema della UCPD e con l’approccio delle autorità di enforcement in materia di pratiche commerciali scorrette.
Ultima modifica il 09/10/2026