FAQ

Il nastro adesivo è considerato imballaggio?

Il nastro adesivo, se venduto al consumatore finale, non è considerato imballaggio (è sempre imballaggio invece l’anima del nastro adesivo). In quel caso quindi, l’etichettatura ambientale dovrà essere prevista per l’anima del nastro adesivo.

Se il nastro adesivo è invece fornito ad un’azienda che lo utilizzerà per imballare prodotti, è considerato imballaggio e dovrà pertanto prevedere l’etichettatura ambientale sia l’anima sia il nastro adesivo.

Se il nastro adesivo è separabile manualmente dal corpo principale, deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta (se il pack è destinato al consumatore finale).

Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. 

Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.

Nella nota di chiarimenti veicolata dal Ministero della Transizione Ecologica il 17 maggio 2021, si esplicita che per gli imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati, viste le criticità incontrate dagli operatori, sia economicamente sia strutturalmente, nel fare fronte a tale obbligo, si rende necessario considerare una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Pertanto per questi imballaggi, che sono perlopiù facenti parte del canale B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolato e comunicato dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

Ultima modifica il 15/10/2021

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