FAQ

I prodotti cosmetici che rientrano negli imballaggi di piccole dimensioni, sono esonerati dall’obbligo di etichettatura ambientale?

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati.

Tuttavia, per queste casistiche si rilevano spesso difficoltà operative nel prevedere l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, in particolare per gli imballaggi di piccola dimensione, per i quali, qualora siano contenuti in un multipack, la strada potrebbe essere quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione, ma quando invece sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura ambientale, e/o difficoltà per la visibilità e la leggibilità delle informazioni.

A tal proposito, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali[1], o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.


[1] Si segnala a tal proposito come in generale il ricorso ai canali digitali sia particolarmente caldeggiato dalla nota di chiarimenti veicolata dal MITE in data 17 maggio 2021 (vedi FAQ n. 16 su canali digitali).


Cosa significa imballaggi di piccole dimensioni?

La norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni, tuttavia nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni già utilizzate dal Legislatore in Regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose. Tali Regolamenti definiscono gli imballaggi di piccole dimensioni come segue:

  1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2 – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l’obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall’obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
  2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell’Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un’etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

Ultima modifica il 15/10/2021

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