Secondo la Direttiva 2024/825 l’asserzione di contenuto di materia prima seconda nella composizione dell’imballaggio può essere comunicata, rispettando le seguenti condizioni:
- Il claim su contenuto di materiale riciclato va sempre specificato e qualificato (indicando a quale oggetto si riferisce il claim es. prodotto, componente, packaging, componente del packaging e la percentuale di materiale riciclato).
- Bisogna sempre avere a disposizione le prove (basate su evidenze scientifiche largamente riconosciute) di ciò che si sta comunicando.
- Se si decide di utilizzare un marchio di sostenibilità per comunicare il contenuto riciclato (c.d. sustainability label) questo deve essere basato su un sistema di certificazione.
Ultima modifica il 27/01/2026