È considerata ingannevole la comunicazione di un beneficio irrilevante che non deriva da alcuna caratteristica specifica del prodotto o dell’impresa.
Ad esempio, è irrilevante dichiarare che l’acqua in bottiglia è “senza glutine” poiché l’acqua è naturalmente priva di glutine, il che significa che tutte le acque in bottiglia condividono questa caratteristica. Pertanto, “senza glutine” costituisce un beneficio irrilevante che non deriva da alcuna caratteristica specifica del prodotto ed è comune a tutte le acque in bottiglia.
Altro esempio: è irrilevante comunicare che un prodotto ha una ridotta impronta idrica se tutti i prodotti di quella categoria lo sono di default (per caratteristiche tecnico-settoriali) e gli studi di ciclo di vita dimostrano che la categoria di impatto “impronta idrica” non è rilevante in quell’ambito merceologico.
Al contrario, pubblicizzare un beneficio condiviso dalla maggior parte dei prodotti di una categoria non è automaticamente ingannevole se tale beneficio è effettivamente rilevante per il prodotto specifico e per il consumatore. Ad esempio, l’indicazione “senza nichel” riferita a gioielli è ammessa poiché rappresenta una caratteristica significativa del prodotto per chi soffre di allergie.
Ultima modifica il 09/10/2026