A partire dal 12 agosto 2026, quando capsule, cialde e bustine per tè, caffè e altre bevande diventeranno imballaggio secondo il Regolamento 2025/40, dovranno essere etichettate seguendo la normativa attualmente in vigore. Non sono, al momento, previste regole specifiche, quindi il percorso decisionale che porta alla codifica del materiale e all’etichettatura è lo stesso che per qualsiasi altro imballaggio destinato al consumatore finale in Italia (circuito domestico).
Gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. Le altre informazioni che riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità, restano volontariamente applicabili.
Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative al conferimento in raccolta degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.
L’etichettatura ambientale va prevista per tutte le componenti separabili manualmente¹ del sistema di imballo.
I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente¹, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale). Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente¹, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.
Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente¹ dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.
Le etichettature ambientali delle diverse componenti separabili manualmente¹ che costituiscono l’unità di vendita, dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
L’etichettatura ambientale attualmente in uso in Italia sarà poi sostituita da quella europea armonizzata (attualmente in corso di definizione) basata su pittogrammi, secondo le tempistiche previste dal regolamento europeo PPWR.
¹Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
Ultima modifica il 02/04/2026