FAQ

Chi sono i soggetti obbligati?

Il primo periodo del comma 5, dell’art. 219 non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale. Il secondo periodo del comma 5, al contrario, dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati ad indicare altresì la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Alla luce della suddetta norma è quantomeno certo che i “produttori” debbano identificare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, e sono definiti dal decreto legislativo 152/2006, come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

I produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati ad assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.

È fondamentale, al fine di garantire la definizione finale della composizione di un imballaggio finito, che ciascun produttore di articoli classificabili come imballaggi finiti o semilavorati, trasferisca ai soggetti successivi della filiera un’informazione il più completa possibile della loro composizione.

Ad esempio, nel caso in cui si tratti di un imballaggio multistrato in plastica, quindi costituito da più polimeri, è fondamentale che il produttore indichi al suo cliente il dettaglio della composizione dell’imballaggio. Questo perché, ad esempio, quell’imballaggio potrebbe essere accoppiato a un altro materiale, e nella definizione della codifica identificativa dell’imballaggio finito, quel tipo di dettaglio diventa essenziale.

Tuttavia, occorre considerare che la parte più significativa degli imballaggi viene immessa nel mercato, e in particolare conferita al consumatore finale, attraverso i prodotti preconfezionati. Come è noto l’etichettatura di queste unità di vendita è spesso decisa e definita dall’utilizzatore dell’imballaggio che sceglie i contenuti e la forma e ne approva il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging.

Inoltre, occorre considerare che sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

– uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che “(..) l’elaborazione e l’applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”;

– l’art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che “Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”.

È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.

Si rileva inoltre che, in materia di sanzioni, l’articolo 261 comma 3 dispone testualmente: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per la loro etichettatura, “è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro”.

La norma inquadra dunque, tra i soggetti potenzialmente sanzionabili (“chiunque”), qualunque operatore del settore che immette nel mercato tali imballaggi. Tra detti operatori vi potrebbero rientrare le seguenti categorie:

– i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

– i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Pertanto il produttore dell’imballaggio è tenuto a identificare il contenuto dell’etichettatura ambientale dell’imballaggio, in particolare con riferimento alla  codifica alfa numerica della Decisione 129/97 che indica il materiale di composizione, ed è tenuto in ogni caso ad assicurare che tale informazione sia resa disponibile nelle modalità accordate con il/i cliente/i. .

L’apposizione fisica dell’etichettatura sull’imballaggio, sulla base di quanto obbligatoriamente reso disponibile dal/i produttore/i, è una responsabilità condivisa, che può essere regolata tramite accordi commerciali e contrattuali concordati, attraverso i quali si definisca e si espliciti il punto della filiera in cui uno degli attori coinvolti si prenda carico di tale onere.

Tali considerazioni diventano ancor più rilevanti per quelle casistiche in cui sussistano evidenti limiti fisici o tecnologici che rendono difficile, se non impossibile, l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale direttamente sul packaging. In questi casi (con specifico riferimento ai casi esposti dalla nota di chiarimenti diffusa dal Ministero per la Transizione Ecologica il 17 maggio 2021), se il sistema di comunicazione delle informazioni obbligatorie è fatto attraverso supporti esterni come canali digitali, siti web, documenti di accompagnamento all’imballaggio o etichette esterne, diventa ancora più importante formalizzare, attraverso un accordo, gli impegni e gli oneri di cui si fa carico ciascun soggetto della filiera, esplicitando quali soluzioni alternative si intendono perseguire per adempiere all’obbligo di etichettatura.

Ultima modifica il 24/05/2022